Dal 12 marzo 2016 è entrata in vigore la normativa in base alla quale le dimissioni, per essere valide, devono essere presentate telematicamente. Il lavoratore infatti deve o richiedere il pin all’INPS e poi effettuare la comunicazione delle dimissioni tramite il portale cliclavoro oppure avvalersi di un patronato. Se non si effettua tale adempimento nella suddetta modalità le dimissioni sono nulle.
A parte la complicazione, la nuova norma ha apportato delle storture attualmente ancora non risolte:
in primis se il lavoratore effettua le dimissioni, ad esempio con una semplice lettera, essendo, queste ultime, nulle il datore di lavoro si deve attivare per far sì che il lavoratore effettui la comunicazione in modalità telematica oppure deve intraprendere un procedimento disciplinare e licenziare il lavoratore;
Tale ultima soluzione, il licenziamento, comporta a sua volta un paradosso: il lavoratore essendo licenziato viene a percepire l’indennità di disoccupazione (Naspi) quando con le dimissioni non ne avrebbe avuto diritto, mentre il datore di lavoro che licenzia è costretto a pagare il famigerato “ticket sul licenziamento”, quest’ultimo non dovuto se il lavoratore avesse effettuato correttamente le dimissioni.