Con il Decreto legislativo 156 del 14 settembre 2015, che entrerà in vigore il 01 gennaio 2016, vengono apportate diverse modifiche di cui qui di seguito riassumiamo le più importanti:
- art.4 – competenza: la competenza del giudice tributario è individuata con riferimento alla sede dell’ente impositore o dell’agente di riscossione;
- artt.10 e 11 – parti del giudizio: Gli agenti di riscossioni possono stare in giudizio con i loro funzionari senza necessità di rivolgersi ad un avvocato;
- art. 12 -assistenza tecnica: Fino ad euro 3000,00 (la soglia viene alzata da € 2582,28) si può stare in giudizio personalmente senza bisogno di un difensore abilitato. Il valore si riferisce alla sola imposta senza, quindi, sanzioni ed interessi;
- art. 15 – spese del giudizio: chi soccombe paga! la compensazione rimane in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni che devono essere motivate dal giudice. Le spese comprendono il contributo unificato e spese per la difesa tecnica, secondo le tariffe professionali, comprese le spese generali, gli esborsi il contributo previdenziale e l’IVA se dovuti. Se una parte ha rifiutato una proposta conciliativa verrà sarà tenuto a sostenere le spese processuali se il riconoscimento delle sue pretese è inferiore alla proposta conciliativa. Se è intervenuta la conciliazione le spese si intendono compensate salvo diversa pattuizione in sede di conciliazione. Le spese avverso gli atti reclamabili sono maggiorate del 50%;
- art. 17 bis – reclamo e mediazione: il reclamo e la mediazione si applicano a tutte le controversie qualunque sia l’ente impositore.