INPS – Unità produttive ed operative

INPS – Unità produttive ed operative

La circolare inps 9/2017, al fine di considerare una unità  “produttiva”, considera l’alternatività tra autonomia finanziaria o tecnico-funzionale, infatti se si apre una unità produttiva l’inps chiede di firmare la sottostante dichiarazione in cui è indicato “finanziaria o tecnico funzionale”. 

Pertanto tutte le unità operative in cui vi sia anche autonomia finanziaria tecnico funzionale sono da considerarsi anche unità produttive. I cantieri  edili, considerando i soprastanti requisiti, sono unità produttive solo se superiori ad un mese.

Si veda circolare  inps 9/2017 
Il legale rappresentante, o suo delegato, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 2000, che l’iscrizione attiene ad una unità produttiva in quanto, nel rispetto delle vigenti circolari e istruzioni operative, la stessa è dotata di autonomia organizzativa, finanziaria o tecnico funzionale, e svolge un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, avvalendosi di lavoratori adibiti in via continuativa. Per la comunicazione dell’unità produttiva relativa a cantieri edilizi e affini, nonché di impiantistica industriale, dichiara altresì che per questa unità produttiva vige un contratto di appalto della durata minima prevista dalle vigenti circolari e istruzioni operative.

Quindi dalla suddetta autocertificazione richiesta dall’INPS, emergono tre requisiti:

1) autonomia organizzativa o  finanziaria o tecnico funzionale ( l’autonomia finanziaria, tra i nostri clienti, non c’è quasi mai ma  l’autonomia organizzativa e/o tecnico funzionale quasi sempre. Si pensi alle imprese di pulizie o ai cantieri edili)

2) nell’unità si deve compiere almeno una fase completa del ciclo produttivo;

3) devono esservi impiegati lavoratori in via continuativa

A questo punto le unità da aprire sono quasi tutte “produttive” e non solo “operative”

L’unità operativa risulta pertanto residuale e si devono intendere tutte quelle in cui manca anche uno solo dei tre soprastanti requisiti: es. deposito in cui saltuariamente i lavoratori fanno accesso; ma se in quel deposito c’è un magazziniere fisso allora è unità produttiva

ESTRATTO DA PARERE FONDAZIONE STUDI

La novità risiede nell’alternatività del requisito “autonomia finanziaria” con il requisito “autonomia tecnico funzionale”. Questo vuol dire, quindi, che l’unità produttiva può essere legittimamente priva dell’autonomia finanziaria.

Provando ad esemplificare, le aziende con due distinti stabilimenti produttivi possono legittimamente considerare i singoli opifici come due unità produttive.

Analogamente anche un’azienda della grande distribuzione, con diversi punti vendita, può considerare unità produttiva ciascun punto vendita.

Parimenti, anche una piccola azienda che annovera due distinti negozi in parti diverse della città, può correttamente considerare unità produttiva ciascun singolo negozio. Ovviamente purché, in tutti i casi, vi siano assegnati in via continuativa lavoratori dipendenti.

Particolare attenzione è stata posta nell’identificazione dell’unità produttiva in caso di cantieri edili e affini (compresa l’impiantistica industriale). Non sono da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.

In relazione a questi ultimi l’ente, con messaggio n. 7336/2015, precisava che nel settore dell’edilizia e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi, dovesse essere in esecuzione di un contratto di appalto e i lavori dovessero avere una durata minima di almeno sei mesi.

Con la successiva circolare n. 139/2016, l’INPS, riformando l’indirizzo interpretativo contenuto nel messaggio n. 7336/2015, riduce tale durata ad un solo mese.

Per le aziende di impiantistica industriale, l’individuazione delle unità produttive passa attraverso le medesime disposizioni previste per le aziende del settore edilizia ed affini come sopra richiamate. Ipotizzando un’azienda edile, ogniqualvolta darà l’avvio ad un cantiere di durata superiore al mese (documento utile per attestarne la durata potrebbe essere la SCIA, segnalazione certificata inizio attività, oppure la CILA, comunicazione inizio lavori asseverata oltre ovviamente al contratto di appalto) per il quale prevederà di impiegare in via continuativa del personale dipendente, sarà tenuta a procedere all’apertura dell’unità produttiva secondo le prescritte modalità.

È qui opportuno evidenziare come, nel caso in cui un lavoratore presti attività anche in altra unità produttiva, esso dovrà essere assegnato a quella ove svolge l’attività in maniera prevalente secondo una logica di valutazione temporale.