Articolo tratto da BLOG.NINOGENNA
Premessa
Come è noto agli addetti ai lavori, in assenza di una nozione civilistica di usura ci si rifà a quella penalistica di cui all’art. 644 c.p.: il superamento del tasso soglia determina automaticamente l’usurarietà del contratto e, al fine di determinare il corrispettivo in concreto promesso, si tiene conto, “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.
La sanzione però è stata prevista. Il comma II dell’art. 1815 modificato dalla l. 108/96, così dispone: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Il legislatore con questa disposizione ha voluto sottolineare il disvalore del patto usurario adottando una linea più severa che in passato. La nullità non travolge l’intero contratto (in deroga all’art. 1419) in quanto ciò avrebbe determinato, di fatto, un ulteriore danno a carico del mutuatario. Il contratto rimane in vita e il mutuatario avrà così anche il vantaggio di restituire alle scadenze pattuite il solo capitale e non più gli interessi
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