La notifica del licenziamento tramite raccomandata postale si avrà alla data in cui il destinatario, quindi il lavoratore, riceve la raccomandata.
Nel caso in cui il destinatario non dovesse riceverla (per assenza nel luogo di destinazione del destinatario stesso o di altro soggetto abilitato a riceverla o per rifiuto di ricevere la raccomandata) si produce comunque l’effetto di “conoscenza” del destinatario. In questo caso varrà, ai fini della prova, la data di rilascio dell’avviso di giacenza, presso l’ufficio postale e , pertanto, il licenziamento si perfezionerà in tale data e non alla fine della compiuta giacenza (30 giorni) presso l’ufficio postale.
Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847.
La notifica può comunque avvenire anche tramite altre metodologie: PEC, fax, brevimani.
dott. Angelo Mannone – Consulenza del lavoro Marsala –