LE FERIE

LE FERIE

Le ferie dal punto di vista legale devono essere come minimo quattro settimane annue, di cui almeno due devono essere fruite nell’anno di maturazione e le altre due entro i 18 mesi successivi all’anno, ma i contratti collettivi possono stabilire una durata maggiore. Se al momento della fruizione delle ferie il lavoratore non ha un anno di anzianità, esse devono essere fruite in dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.

Secondo una sentenza della cassazione se un lavoratore si ammala mentre è in ferie si deve considerare in malattia e non in ferie.

Il periodo di ferie deve essere retribuito

alcuni CCNL prevedono un periodo diverso di ferie a seconda dell’anzianità del lavoratore.

L’anzianità matura: dal momento dell’assunzione fino al momento della fruizione delle ferie; se durante l’assenza per malattia o infortunio, fino al periodo di conservazione del posto per gravidanza (compreso il periodo di astensione facoltativa); per sospensione, con o senza CIG i permessi non retribuiti; per servizio militare.

L’anzianità non matura: per malattia e infortunio dopo il periodo di conservazione del posto durante le assenze per aspettativa.

Il periodo di ferie deve essere retribuito come se il lavoratore avesse lavorato.

Ferie fruite: con lo stipendio mensile non c’è problema, viene dato lo stipendio a fine mese; con la paga oraria bisogna indicare in busta paga le ore che il lavoratore avrebbe lavorato se non fosse stato in ferie e valorizzarle.

Ferie non fruite (alla fine del rapporto di lavoro): Con lo stipendio fisso mensile si indicheranno nella busta le ore o i giorni di ferie non fruite e si moltipicheranno, rispettivamente, per la paga oraria o giornaliera della retribuzione. La retribuzione da tenere conto è quella in atto al momento della liquidazione delle competenze.

In caso di fruizione di ferie maggiori al momento della soluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore verranno trattenute le quote orarie o giornaliere corrispondenti.

Per gli operai del settore edile viene accantonata una percentuale della retribuzione in una cassa edile, che provvederà ad indennizzare le ferie non fruite.

Le ferie non godute non possono essere monetizzate se non alla fine del rapporto di lavoro

Le ferie possono essere monetizzate solamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

dott. Angelo Mannone

Consulenza del lavoro Marsala