I rimborsi spese per le trasferte effettuate dai dipendenti possono essere di vario tipo.
Innanzi tutto occorre precisare che mentre le trasferte all’interno del territorio comunale ove ha sede l’azienda in cui è impiegato il lavoratore sono interamente imponibili sia fiscalmente che contributivamente, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale di cui sopra le stesse sono o interamente o parzialmente esenti in capo al lavoratore.
Relativamente alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale possiamo distinguere:
- rimborsi analitici documentati di vitto e alloggio (totalmente esenti), ulteriori spese non documentabili, purchè attestate dal lavoratore, sono esenti fino ad euro 15,49
- rimborsi chilometrici per uso autovettura del dipendente (il costo dipende dall’autovettura), esenti;
- indennità forfettaria: esente fino ad euro 46,48 al giorno (se sostitutiva di quanto indicato al punto 1;
- indennità forfettaria esente fino ad euro 30,99 al giorno (se percepita insieme al rimborso di vitto o di alloggio indicati al punto 1;
- indennità forfettaria esente fino ad euro 15,49 al giorno (se percepita insieme al rimborso di vitto e di alloggio indicati al punto 1;
Quello che conta è che il dipendente compili ogni mese un prospetto dove vengano indicate le trasferte ed allegate, in caso di rimborsi analitici, le ricevute dei costi di vitto e/o alloggio sostenuti. In ogni caso, nell’eventualità di una verifica, bisogna dimostrare che le trasferte siano state realmente effettuate, pena l’assoggettamento a contribuzione delle stesse.
Il costo chilometrico rimborsabile dipende dal tipo di autovettura. In questo caso, oltre che essere esente per il dipendente (per trasferte fuori il territorio comunale) è deducibile dall’impresa se l’autovettura (del dipendente) è inferiore a 17 cavalli fiscali se benzina o 20 cv fiscali se diesel.
Per maggiori informazioni o chiarimenti non esitate a contattarmi.