Durante l’attività lavorativa ai lavoratori dipendenti spettano:
RIPOSO GIORNALIERO
Nelle 24 ore spetta un riposo di almeno 11 ore consecutive.
RIPOSO SETTIMANALE
Spetta un riposo settimanale di 24 ore, regolarmente la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. Il riposo settimanale comunque può non coincidere con la domenica.
Se c’è il riposo compensativo la domenica è considerata giorno feriale, ma molti CCNL prevedono delle maggiorazioni a titolo di lavoro festivo con riposo compensativo.
In ogni caso dopo 6 giorni lavorativi, al 7° giorno al lavoratore spetta la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
PAUSA
Quando l’orario giornaliero supera le sei ore, se non diversamente previsto dai CCNL, spettano 10 minuti di pausa giornaliera. La decisione del momento di fruizione spetta al datore di lavoro e può coincidere con il momento di sospensione dell’attività lavorativa (in caso di giornata spezzata).
GIORNATE FESTIVE
Festività nazionali: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, —-
Festività infrasettimanali: 1/1, 6/1, lunedì dopo Pasqua, 15/8, 1/11, 8/12, 25-26/12
Festività previste dalle norme contrattuali: Santo Patrono della città
Se il lavoro è effettualto in giornata festiva senza riposo compensativo, si ha lavoro festivo.
Se c’è il riposo compensativo si applicheranno le maggiorazioni previste contrattualmente.