Con l’entrata in vigore del D.lgs 81/2015 i datori di lavoro hanno la possibilità di variare le mansioni dei lavoratori, anche quando la nuova mansione non sia equivalente a quella precedente, a condizione che permangano nell’ambito dello stesso livello e della stessa categoria professionale (es. anche se contenute nello stesso livello non possono essere assegnate mansioni impiegatizie ad un operaio e viceversa).
Tale variazione però rimane critica nel caso in cui il contratto non preveda una chiara declaratoria delle mansioni.
Con tale decreto, inoltre, il datore di lavoro può variare unilateralmente la mansione, fino ad un livello inferiore, fermo restando la retribuzione acquisita, in caso di mutamento organizzativo che comporta delle conseguenze sulla posizione del lavoratore oppure negli altri casi previsti dai contratti collettivi.
Infine, per legge, se il lavoratore viene adibito ad una mansione appartenente ad un livello superiore, per più di 6 mesi, ad eccezione delle ragioni di carattere sostitutivo, la stessa diventa definitiva. I contratti collettivi possono prevedere un termine più ampio o più ristretto.
Vale la pena ricordare infine che secondo il decreto 81/2015 per contratti collettivi si intendono i contratti di ogni livello, quindi anche quelli aziendali!
dott. Angelo Mannone – Consulenza del lavoro Marsala-